Art. 1
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 14 apr 1988
Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: (3) (4)
a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;
b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.
La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito.
Con decreto Reale, promosso dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione, possono essere dichiarati istituti scolastici e posti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione quegl'istituti a favore dei ciechi, nei quali gli scopi dell'educazione e dell'istruzione, in base alle tavole di fondazione e agli statuti, siano esclusivi o abbiano una prevalenza notevole sui fini di assistenza, i quali saranno tuttavia conservati. (3) (4)
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Prourn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-1