Art. 2

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge: a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi; b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica; c) le società ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio. I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia. (3) Il Sottoprefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza. (3) Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie. (3)
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