Art. 2
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:
a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci, o con oblazioni di terzi;
b) le fondazioni private destinate a pro di una o più famiglie determinate, non soggette a devoluzione a favore della beneficenza pubblica;
c) le società ed associazioni regolato dal codice civile e dal codice di commercio.
I comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) non possono promuovere pubbliche sottoscrizioni senza la preventiva autorizzazione del Sottoprefetto e sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità medesima, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia. (3)
Il Sottoprefetto ha facoltà di decretare la chiusura degli istituti privati di assistenza e beneficenza, aventi per fine il ricovero anche momentaneo, nei casi di abuso della pubblica fiducia, o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza. (3)
Sono salve le attribuzioni spettanti al Prefetto in materia di pubblica igiene, a norma delle leggi sanitarie. (3)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-2