Art. 4
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono amministrate dalla congregazione di carità o dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati.(3)
Delle amministrazioni degli istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi e dei sordomuti deve far parte possibilmente un rappresentante dei ciechi e dei sordomuti stessi, nominato dal Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'istruzione.(3)
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