Art. 15

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado, o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione. (3) Non può inoltre concorrere, direttamente nè indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o con l'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto; salvo che si tratti di locazioni ovvero di compre e vendite ai pubblici incanti, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi. (3)
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 15 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo