Art. 18
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.
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