Art. 21
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 12 giu 1966
Le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi stabiliti nel regolamento, il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione.
I tesorieri devono rendere annualmente il conto nel termine di un mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
Qualora il conto non sia presentato entro tale termine il Prefetto lo fa compilare di ufficio a spese dei tesorieri i quali incorrono, inoltre, in una multa da L. 1000 a L. 10,000 da stabilirsi dal Prefetto e che viene devoluta a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, nella misura, per ciascun istituto, da fissarsi dal Prefetto stesso.
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza devono discutere il conto nel termine di due mesi dal giorno in cui sia stato presentato. Ove la discussione non avvenga entro tale termine, l'esame del conto è deferito al Prefetto che lo esegue per mezzo di apposito Commissario in sostituzione dell'amministrazione. Il Commissario accerta anche le ragioni della mancata discussione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata discussione del conto sia ad essi da imputarsi.
Della deliberazione dell'amministrazione o del Commissario sul conto è data notizia al contabile in quanto porti variazioni al carico o discarico ed agli amministratori che fossero dichiarati responsabili con notifica per mezzo del messo comunale, contenente l'invito a prenderne cognizione entro 30 giorni nella segreteria dell'istituzione, insieme al conto, alla relativa deliberazione ed a tutti gli atti ed i documenti che vi si riferiscono.
Contemporaneamente il presidente della istituzione, per mezzo di avviso affisso per otto giorni all'albo pretorio del Comune, informa il pubblico dell'avvenuta, deliberazione del conto e del deposito di esso nell'ufficio di segreteria. Entro otto giorni dall'ultimo del deposito di cui al comma precedente il contabile e gli amministratori, nonchè qualunque cittadino, possono presentare in iscritto, senza spesa, rispettivamente le loro deduzioni e i loro ricorsi.
Trascorso il termine suindicato il conto è trasmesso allo ufficio di Prefettura con i documenti giustificativi della entrata e della spesa ed è sottoposto al giudizio del Consiglio di prefettura, il quale deve decidere nel termine di sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate.
La decisione del Consiglio di prefettura viene pubblicata nei modi di cui al comma sesto e contro di essa è ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualunque cittadino ancorchè non abbia previamente reclamato al Consiglio di prefettura.
Nel caso che il ricorso sia prodotto da un cittadino qualsiasi, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura, ai sensi del comma precedente.
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