Art. 26

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 1 lug 1954
Le alienazioni, locazioni od altri simili contratti e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre L. 3000, per le istituzioni di prima classe, e di oltre L. 1000, per le istituzioni di seconda classe, debbono essere fatti, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, con le forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato. Il Sottoprefetto può consentire con provvedimento motivato la trattativa o la licitazione privata, o altre forme di contrattazione. (3) (4)
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