Art. 24

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.(3) Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.
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