Art. 23
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio pestali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della giunta provinciale amministrativa.
Ai depositi nelle casse postali di risparmio non è applicabile il disposto degli della legge del 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3ª).
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