Art. 16
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.
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