Art. 37

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 37 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo