Art. 34

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, e quelle concernenti la nomina, elezione e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali. Nello stesso termine deve esser rimessa all'autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 34 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo