Art. 42

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa le rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Prefetti, e chiunque altro vi abbia interesse, possono ricorrere, nel termine di quindici giorni, al Ministro dell'interno, il quale provvede definitivamente. (3)
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