Art. 46
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di assistenza e beneficenza, quando un'amministrazione, dopo di essere stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti e regolamenti dell'istituzione, ovvero pregiudichi gli interessi della medesima, può essere sciolta con decreto del Prefetto, previo il parere del Consiglio di prefettura.
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