Art. 51

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con amministrazione propria, è fatta con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato. Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi si intenda adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere nell'avvenire. La fondazione di nuove istituzioni può anche essere promossa d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto. Contro il provvedimento che autorizza o nega le fondazioni di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è ammesso il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. (3)
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