Art. 56
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 16 lug 1926
Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune, e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a 20,000 lire o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali, riuniti insieme, abbiano meno di 10,000 abitanti, e quelle di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possano costituire l'Ammnistrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.
Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più Comuni, il concentramento ha luogo nella Congregazione di carità del Comune nel quale l'istituzione ha la sua sede principale.
Il concentramento è promosso dal Prefetto o dal Sotto-prefetto o dagli Enti interessati previo parere conforme della Giunta provinciale amministrativa e udito l'ordinario diocesano qualora lo richiedano le tavole di fondazione o il carattere pio della istituzione
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