Art. 54
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.
Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.
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