Art. 54

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere. Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-54

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 54 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo