Art. 53

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 (3)
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 53 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo