Art. 50

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 16 lug 1926
Il Sottoprefetto, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, può ordinare in ogni tempo inchieste sugli uffici e gli atti amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.(3)(4) Quando l'Amministrazione di un'istituzione, malgrado le ingiunzioni della autorità superiore, non compia un atto reso obbligatorio da leggi o regolamenti o non spedisca i mandati, il Sottoprefetto provvede di ufficio anche per mezzo di un delegato speciale . Quando gravi motivi di interesse dell'istituto, o di ordine pubblico lo richiedano, il Sottoprefetto può anche sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riferendone al Prefetto, per gli ulteriori provvedimenti, a norma dell'.(3)(4) Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori e dagli impiegati si provvede ai termini degli .
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