Art. 48

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Quando un'istituzione pubblica di assistenza, e beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dall', essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno, se interessi più Provincie o Comuni di diverse Provincie. Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo. L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione. (3)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 48 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo