Art. 48
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Quando un'istituzione pubblica di assistenza, e beneficenza interessi più Provincie o più Comuni, può, nei casi contemplati dall', essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o Comuni di una sola Provincia; per non più di un anno, se interessi più Provincie o Comuni di diverse Provincie.
Il provvedimento è adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.
L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.
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