Art. 52
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Il Sottoprefetto può chiedere copia delle deliberazioni e dei provvedimenti delle istituzioni pubbliche 'di assistenza e beneficenza per le quali non sia richiesta l'approvazione tutoria.(3)
L'esecutorietà delle deliberazioni di cui venga richiesta copia rimane sospesa di diritto.(3)
Quando la deliberazione o il provvedimento contengano violazioni di legge o di regolamento o di statuti speciali aventi forza di legge, il Sottoprefetto può pronunziarne l'annullamento con decreto motivato, entro quindici giorni da quello in cui ne abbia ricevuta copia.(3)
Contro il decreto del Sottoprefetto, che dev'essere comunicato immediatamente all'amministrazione dell'istituto, l'amministrazione medesima e gli interessati, entro il termine di giorni quindici, possono ricorrere al Prefetto, che decide con provvedimento definitivo.(3)
S'intendono sempre riservate le facoltà di provvedere nei modi e termini di cui agli .
Rimangono egualmente salve le nullità di diritto concernenti le deliberazioni e i provvedimenti presi in adunanze illegali o sopra oggetti estranei alle attribuzioni dei consigli e rappresentanze delle istituzioni di beneficenza, o quando si sieno violate le disposizioni delle leggi.
Tali nullità, qualora sieno stati lasciati decorrere i termini di cui sopra, saranno pronunciate, al seguito di ricorso delle parti interessate o d'ufficio, con decreto reale, udito il consiglio di Stato.
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