Art. 55

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore: a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicità o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti; b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad una arte o mestiere; c) sussidi per allattamento, naturale o artificiale; d) sussidi all'infanzia ed all'adolescenza in generale, per incoraggiarne l'educazione morale e intellettuale, per aiutarne il miglioramento fisico, o per impedirne il fisico deperimento; e) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio; f) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o da temporanea malattia; g) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-55

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 55 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo