Art. 60
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione.
Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-60