Art. 60

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli e seguenti, quelle istituzioni, anche elemosiniere, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione. Ma, ove trattisi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'.
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