Art. 64

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide. Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.
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