Art. 67

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 67 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo