Art. 67
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-67