Art. 66
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.
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