Art. 68
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 16 lug 1926
Tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, formulate dalle amministrazioni e dai Consigli di cui all', debbono essere pubblicate a norma dell', e quando interessino gli abitanti dell'intera Provincia o di più Comuni, inserite anche nel Foglio degli annunzi legali della Provincia; ovvero nella Gazzetta Ufficiale del Regno, quando interessino più provincie, o comuni di provincie diverse, o l'intera Nazione.
Le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto, a norma dello stesso , e le modificazioni che il Ministro dell'interno intenda fare a quanto sia stato proposto dalle autorità locali, debbono essere
comunicate all'Amministrazione interessata
, per il periodo di un mese, pubblicate nell'albo pretorio del Comune e nei luoghi soliti per le affissioni, se interessino un solo Comune, o rese di pubblica ragione, nei modi indicati al comma precedente, negli altri casi, e debbono essere tenute, per lo stesso periodo, a disposizione di chiunque voglia esaminarle, nell'ufficio della Prefettura.
Su tutte le proposte, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione od inserzione, le persone e gli enti interessati possono presentare le loro osservazioni od opposizioni al Prefetto o al Ministro dell'interno.
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Storico versioni
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