Art. 74

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.
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