Art. 78

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche. È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei professanti un culto determinato. Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza. L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte la assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decade dall'ufficio ed è punito con una penalità pecuniaria da lire 50 a lire 500. (3) L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio. (3)
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