Art. 76

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti. (3)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 76 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo