Art. 75

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità. Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 75 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo