Art. 75
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.
Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-75