Art. 70
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.
La trasformazione deve esser fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o nelle frazioni di essi, cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli .
Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'.
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