Art. 76
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Le congregazioni di carità e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.
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