Art. 62
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 16 lug 1926
Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:
a) dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carità o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;
b) dall'Amministrazione, o da una delle Congregazioni di carità, o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o più Comuni della stessa diverse o Provincie;
c) dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.
Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei capi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa posta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) è sufficiente promuovere sulle proposte dell'Amministrazione, il parere del Consiglio dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carità o dei Consigli comunali i pareri del consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando non è il caso, e quello dell'Amministrazione.
I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine le Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non è necessario sempre sulla proposta dell'Amministrazione il parere di altri corpi
.
Le riforme predette possono anche essere promosse d'ufficio dal Sottoprefetto, quando l'istituzione svolga la sua attività a vantaggio di comuni di un solo circondario, e in ogni altro caso dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'istituzione.
Il provvedimento è adottato con decreto Reale, sentiti, per quanto riguarda le fusioni e le mutazioni del fine, i pareri della Giunta provinciale amministrativa competente a norma dell' del presente decreto, e del Consiglio di Stato.
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