Art. 61
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 5 mar 1924
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comune a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti. (3)
COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N.
2841. (3)
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