Art. 86

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Coloro che ai termini degli della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza. (3)
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 86 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo