Art. 89

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentramento o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti , debbono farne la denunzia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei beneficii vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-89

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo