Art. 94

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
È pure obbligatoria la revisione degli statuti o regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede la istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme: a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per qualsivoglia altra ragione il fine sia venuto a mancare, la istituzione sarà, con le norme dell', trasformata a beneficio delle popolazioni al vantaggio delle quali era destinata; b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi una amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione; c) Operata che sia ai termini della presente legge la trasformazione dei lasciti, legati ed opere pie di culto gravanti la istituzione, i fondi corrispondenti saranno riuniti al patrimonio della beneficenza a vantaggio degli appartenenti alle provincie e comuni a beneficio dei quali l'istituzione era destinata. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 94 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo