Art. 99

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
Entro il termine di cui nell'art. 97, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.
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