Art. 103

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente. Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto. Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 103 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo