Art. 103
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.
Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la riversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.
Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o riversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972#art-103