Art. 101

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 6 ago 1890
I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte. Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.
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