Art. 95

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno. (3)
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LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972 (Art. 95 Sulle Opere Pie.) — Testo vigente | Portale Normativo