Art. 92

LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972

In vigore dal 5 mar 1924
La dichiarazione di applicabilità dell' alle istituzioni di cui ai nn. 1, 2, 3 dell', è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede. Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell', debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'. IL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2841 HA CONFERMATO LA SOPPRESSIONE DEL PRESENTE COMMA. (3) Il provvedimento definitivo è emanato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato; e contro di esso può proporsi il ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, con effetto sospensivo, a termini dell'. (3)
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