Art. 100
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.
Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.
Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.
Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.
Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.
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