Art. 87
LEGGE 17 luglio 1890, n. 6972
In vigore dal 6 ago 1890
Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresse corporazioni religiose o da enti ecclesiastici soppressi, sia che le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto di fidecommissari fiduciari.
Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economati generali dei benefici vacanti.
All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell' di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell', la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.
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