Art. 7

Consiglio di amministrazione

In vigore dal 10 apr 2021
1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, incluso il Presidente, nominati dall'assemblea tra i propri componenti ed è così formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero della difesa e uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia. 2. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni e delibera in ordine a: a) predisposizione del piano triennale di attività e aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea; b) verifica dell'attuazione dei programmi; c) atti organizzativi interni, anche attinenti alla gestione del personale; d) redazione del bilancio preventivo annuale, corredato della relazione del collegio dei revisori, da sottoporre all'assemblea; e) redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'assemblea; f) determinazione delle tariffe per le prove, da proporre al Ministero dello sviluppo economico; g) promozione di forme collaborative tra il Banco e altri organismi pubblici e privati; h) regolamenti interni; i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-7

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Consiglio di amministrazione (Art. 7 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo