Art. 7
Consiglio di amministrazione
In vigore dal 10 apr 2021
1. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, incluso il Presidente, nominati dall'assemblea tra i propri componenti ed è così formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, uno in rappresentanza del Ministero della difesa e uno scelto tra i rappresentanti della Camera di commercio di Brescia e dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.
2. Il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni e delibera in ordine a:
a) predisposizione del piano triennale di attività e aggiornamenti annuali, da sottoporre all'assemblea;
b) verifica dell'attuazione dei programmi;
c) atti organizzativi interni, anche attinenti alla gestione del personale;
d) redazione del bilancio preventivo annuale, corredato della relazione del collegio dei revisori, da sottoporre all'assemblea;
e) redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione, da sottoporre all'assemblea;
f) determinazione delle tariffe per le prove, da proporre al Ministero dello sviluppo economico;
g) promozione di forme collaborative tra il Banco e altri organismi pubblici e privati;
h) regolamenti interni;
i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-7