Art. 10

Comitato tecnico

In vigore dal 10 apr 2021
1. Il comitato tecnico è nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco. 2. Il comitato dura in carica quattro anni ed è composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all', comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-10

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Comitato tecnico (Art. 10 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo