Art. 10
Comitato tecnico
In vigore dal 10 apr 2021
1. Il comitato tecnico è nominato dall'assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l'attività del Banco.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed è composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all', comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-10