Art. 11

Direttore generale

In vigore dal 10 apr 2021
1. Il direttore generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione. Al provvedimento di nomina accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e i requisiti sono disciplinati dallo statuto. 2. Il direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione di armi da guerra. Il direttore generale propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore. 3. Il direttore generale è responsabile della gestione del Banco. Egli assicura la funzionalità dell'ente e la continuità dell'esercizio dei relativi compiti di istituto. 4. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario. 5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico e può chiederne al Presidente la convocazione. 6. Il direttore generale è membro di diritto e capo della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.
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Direttore generale (Art. 11 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo