Art. 13
Gestione finanziaria e personale
In vigore dal 10 apr 2021
1. Il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
3. È fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l'industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-13