Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 10 apr 2021
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si compone di tre membri effettivi, di cui uno designato dall'assemblea, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente. 2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. 3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.
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Collegio dei revisori dei conti (Art. 9 Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo