Art. 9
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 10 apr 2021
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si compone di tre membri effettivi, di cui uno designato dall'assemblea, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.
2. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2020-11-24;193#art-9